Intanto lo show va avanti, la carovana del circo si sposta a Querceta e poi a Camaiore. Peccato che per il benessere degli animali in Versilia ci sia molto da fare. Lo denota il fatto che a parte Viareggio, Massarosa e Pietrasanta (seppur con tutte le loro pecche e i loro deficit), e negli altri Comuni va ancora peggio mancando tutt’oggi un regolamento per la tutela degli animali, strumento attuativo sul territorio delle leggi in vigore in materia di benessere animale e tutto viene rimandato alla legge regionale, in qualche caso inserendo poche voci all'interno di qualche regolamento, di polizia urbana o addirittura edilizio, spesso denotando scarsa conoscenza in materia, facendo riferimento a situazioni poco al passo con i tempi, oltre che ad articoli obsoleti e non adeguati alla normativa corrente. Articoli che tra l’altro poco o niente si occupano del benessere dell’animale e trattano l’argomento esclusivamente per evitare danni e disagi alla popolazione.
Il Comune di Seravezza di animali ne parla nel suo regolamento di polizia urbana aggiornato al 2006, al suo interno, all’articolo 35 (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI) c'è scritto che “E' vietato lasciar vagare entro l'abitato e circolare per le pubbliche vie qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione”. E non c'è altro da dire.
Il Comune di Seravezza di animali ne parla nel suo regolamento di polizia urbana aggiornato al 2006, al suo interno, all’articolo 35 (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI) c'è scritto che “E' vietato lasciar vagare entro l'abitato e circolare per le pubbliche vie qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione”. E non c'è altro da dire.
All’articolo 41 (ANIMALI - DIVIETO DI MALTRATTAMENTO ) si legge :
“E' vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale (?). Per poi proseguire: “Deve essere comunque garantito il rispetto del benessere animale secondo quanto previsto dal D.L.vo 1 settembre 1998 n. 333”. Ovvero l’Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (?). E la legge regionale 59 del 2009 inerente la tutela degli animali d’affezione? e il fatto che l’animale dal 2004 è riconosciuto come essere senziente, i tre livelli di benessere? Buio completo.
E ancora: “E' vietato detenere animali in spazi angusti e in luoghi antigienici; privare gli stessi del cibo, dell'acqua, delle cure e degli interventi necessari per la loro salute anche al fine della prevenzione delle malattie infettive e parassitarie e delle zoonosi. Lo spazio minimo da destinare ad un cane o ad un gatto è di 6 mq.” - addirittura meno della legge regionale che ne prevede minimo 8 come da Decreto di attuazione delle legge 59 del 2009 del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011. Si prosegue: “nelle abitazioni, nei giardini cortili ecc.; nei luoghi all'aperto gli animali devono avere un idoneo ricovero” (ma idoneo secondo quali parametri?). Inoltre: “E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena sprovvisti di un riparo coperto e chiuso almeno su tre lati “- invece con adeguato riparo, si possono detenere, a catena? . “La catena non deve avere lunghezza inferiore a mt.5 ed il termine della catena deve essere fissato ad un cavo aereo. Detti animali devono essere in grado di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell’acqua e del cibo”; peccato che per la legge regionale 59 del 2009 : “la detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di sei ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità”. Dunque il regolamento è addirittura peggiorativo della legge regionale la quale tra l'altro sembra non aver recepito le direttive nazionali della legge 189 del 2004 che sancisce il passaggio dell'animale da res (cosa) a essere senziente ( per cui la catena è sicuramente fuori luogo).
Ancora: “ i cani tenuti nei cortili o giardini ad uso di più famiglie devono essere legati con catena e consentire il passaggio alle persone che vi transitano”.. Alla faccia del benessere animale, e delle normative di legge. E ancora : “ I proprietari dei cani sono tenuti ad iscrivere gli stessi entro il sesto mese di vita all’anagrafe canina secondo quanto previsto dalla L.R. 43/95”. Peccato che il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 riguardo alle “Norme per la tutela degli animali PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA (ART. 9) sancisce che “ il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale all’iscrizione e all’identificazione dello stesso presso la banca dati locale, individuata in base alla propria residenza anagrafica”.
Vecchie anche le disposizioni Cites, del 2000, citate a riguardo dell’utilizzo degli animali IN FIERE, CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI . Riguardo all' ART. 78 DETENZIONE DI CANI 0 ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI si dice che “ E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica nelle ore notturne. Tale norma si applica anche fuori dei centri abitati quando si ha disturbo della quiete pubblica. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio teso ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina”. Della serie se il cane disturba si porta al canile..
A Camaiore, il regolamento di polizia urbana, dove si affronta tra gli altri argomenti il tema degli animali, risale agli anni '60, con aggiornamenti al 2003. L'Art. 55 sul Maltrattamento recita: “ È vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricando di peso eccessivo, lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale”. Anche qui sembra di parlare della notte dei tempi. Quando poi si tratta il tema del trasporto di animali, lo si fa giusto in funzione della macellazione: secondo l'Art. 56 sul Trasporto animali: “Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole (?). È vietato l’uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare. Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio”.... Della custodia di animali si parla solo in questi termini, secondo l'Art. 57 “È vietato affidare, anche momentaneamente, i veicoli trainati da bestie e persone le quali per debolezza, per inesperienza o per qualsiasi altro motivo, siano incapaci di domarle o di condurle ed è vietato di lanciare le bestie stesse anche per brevissimo tempo abbandonate”. Vietato addirittura far bere i nostri 4 zampe alle fontane: l' Art. 68 sull' Abbeveramento animali afferma che: “È vietato condurre ed abbeverare animali presso le pubbliche fonti”. Ed è proibito tenere animali che disturbano. L' Art. 84 sugli Animali molesti dice che “È proibito tenere animali anche domestici, che rechino disturbo o danno al vicinato. È parimenti proibito di tenere a custodia di fabbricati o giardini prossimi all’abitato, cani che rechino disturbo alla quiete pubblica”. Dunque che si fa? Si buttano per la strada? Si portano al canile?
Anche a Forte dei Marmi nessuna notizia di un regolamento sul benessere degli animali. Il riferimento anche qui è la normativa regionale. Da segnalare che sul sito del Comune esiste un form per segnalare i cani randagi che si invita ad utilizzare da parte del pubblico affinché “ chi di dovere adotti le misure necessarie per garantire l’incolumità dei cittadini”.
A Stazzema invece le norme per la custodia e la tutela degli animali d’affezione è un allegato al regolamento edilizio, dove si fa riferimento alla legge regionale ma ci si preoccupa più che altro di definire le regole per la costruzione dei ricoveri per animali, trattando l’aspetto urbanistico edilizio della questione per normare le strutture ad uso canile in quanto sul territorio del comune ci sono diverse squadre per la caccia al cinghiale che gestiscono un cospicuo numero di cani. E’ così che si può dire che la Versilia non è un paese per animali. E forse non è un paese dove si cerca di dar segno di civiltà e il buon senso. Prendiamo come fulgido esempio l’articolo 52 del regolamento di polizia urbana di Camaiore: “I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnate per la pubblica via, né possono essere portati in giro sconvenientemente vestite”. Questo per quanto riguarda, testuali parole la ”Protezione bambini e persone deficienti”. Ma chi si preoccupa di salvaguardare noi dagli strafalcioni e i nostri amici a 4 zampe da coloro che dovrebbero tutelarli e proteggerli? I sindaci, responsabili per legge del benessere degli animali sul proprio territorio, diano finalmente un segno...
MoVimento 5 Stelle Viareggio
Nessun commento:
Posta un commento