lunedì 31 luglio 2017


Conferenza Stampa

Annamaria Pacilio
Consigliera M5S Viareggio
Testo completo

Ok il dirigente è giusto....
Dapprima apertura della procedura di mobilità interna, obbligatoria per tutti i Comuni, maggiormente per quelli in dissesto economico e finanziario, per assumere un dirigente di area tecnica a tempo indeterminato. Sette le domande pervenute e esaminate.... e cassate: il concorso, non si sa per quale arcano, viene annullato. Via quindi al bando pubblico, al cui seguito sono pervenute altre 100 domande di aspiranti dirigenti tecnici; niente da fare, la Giunta Comunale con una delibera ha annullato le due procedure e ha bandito un nuovo avviso utilizzando l'articolo 110 del TUEL, e pertanto la nomina potrà essere effettuata tramite la scelta diretta del sindaco. A seguito della nuova delibera ecco che i dirigenti da assumere magicamente lievitano e diventano tre, oltre al dirigente area tecnica, quello dell'area governance partecipate e il comandante dei vigili nonché, se lo può fare, responsabile sportello Suap; desta non poche perplessità l'iter intrapreso dal Comune per l'assunzione di nuovi dirigenti nel Palazzo comunale tanto più leggendo che il bando di dirigente tecnico non prevede l'abilitazione professionale.
Siamo infatti sicuri che tutto questo viene fatto per garantirci l'individuazione del soggetto o dei soggetti più meritevoli? Tanto più quando in ballo ci sono posti chiave all'interno di settori delicati quali l'assetto del territorio, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, la governance delle aziende partecipate dove la politica viene maggiormente sottoposta alle sollecitazioni dei poteri forti, e ha tutto l'interesse di tenersi legato a doppio filo il dirigente che deve apporre la firma e quindi di fatto concretizzare i percorsi tracciati dall'amministrazione, a cui difficilmente può sfuggire se è stato messo lì proprio per questo.


Come osservato in giurisprudenza, "nel nostro ordinamento giuridico, le ipotesi di attribuzione di incarichi intuitu personae costituiscono "un 'eccezione al sistema, essendo limitate (... omissis ... ) agli incarichi di diretta collaborazione con il livello di indirizzo politico, vale a dire “... quelli di maggiore coesione con gli organi politici (segretario generale, capo dipartimento e altri equivalenti) ... » (Corte cost., 23 marzo 2007, n. 103) e quelli del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione"

Dunque possiamo dire che quello della deroga è un istituto extra ordinem, che però gli organi di governo vorrebbe fosse utilizzato, al contrario, come normale sistema di acquisizione della provvista delle figure dirigenziali: specialmente gli organi di governo locali, lo vedono come sistema per crearsi un apparato “di fiducia” e cercano di spingere in ogni modo per il suo uso più estensivo possibile.
Tali deroghe però possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento e ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.
Ecco che diventano fondamentali i presupposti della motivazione specifica del ricorso all'incarico a contratto invece che al concorso pubblico. In primis l'esigenza di una specifica qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione e con la esplicita specifica motivazione del ricorso all’incarico a contratto, invece che al concorso pubblico, ovvero una congrua motivazione delle scelta effettuata. Che in questo caso non riusciamo davvero a rinvenire.


Come giustifica il sindaco (rendendone conto alla collettività) non tanto la ragione dell'esclusione di altri candidati, ma il motivo dell'individuazione del prescelto?


Una scelta di questo tipo, risulterebbe preordinata non già alla scelta del Dirigente migliore bensì a quello ''maggiormente affine" all'indirizzo politico dell'Amministrazione (...) con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa sancita dal Codice sul Pubblico Impiego (artt. 13 e seg.) e dallo stesso TUEL (art. 107) principio ritenuto - anche di recente - espressione del buon andamento (Corte Cost. sent. 3 maggio 2013, n.81)


Intravediamo insufficiente ed incongrua motivazione, disparità di trattamento nella scelta, violazione del principio di giustizia formale e sostanziale nell'espletare la funzione pubblica, crediamo che non sia stata fatta la scelta oggettiva dei migliori fra i candidati che non sono stati posti tutti in condizione di uguaglianza .


L'individuazione del dirigente ex art. 110 c. 1 TUEL viene effettuata esercitando la cd. "discrezionalità". E' la facoltà di scelta fra comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Il termine chiarisce il senso della scelta del candidato: la discrezionalità è il "margine di apprezzamento che la legge lascia alla P.A." e deve operare rispettando dei criteri generali, di cui poter render conto, quali:
-1. il perseguimento dell'interesse pubblico;
-2. il rispetto di precetti di logica ed imparzialità: ovvero, l'autorità non può ispirarsi a criteri arbitrari, ma vanno rispettati i criteri di logica ed imparzialità, tra i quali il principio di coerenza e non contraddizione (non si possono fare scelte contrastanti con altre precedentemente fatte o scegliere secondo considerazioni contrastanti). Il principio di imparzialità si estrinseca nei conseguenti principi di eguaglianza (parità di trattamento delle fattispecie nello svolgimento dell'azione amministrativa) e giustizia (predeterminazione dei criteri di massima per avere la par condicio degli amministrati).
il potere-dovere di individuare il dirigente ottimale nel rispetto dei principi sostanziali e procedimentali indicati dall'art. 110 c. 1 TUEL (esperienza, professionalità nello specifico incarico). , di rendere conto ed in modo ben analiticamente visibile delle modalità di perseguimento del pubblico interesse nell'individuare il soggetto da incaricare a contratto; ciò deve avvenire attraverso una selezione che identifichi il migliore in concreto, il più idoneo al tipo di lavoro da svolgere, attraverso criteri chiari, definiti, trasparenti, meritocratici, rispettosi della buona fede contrattuale, e, in definitiva, giustificativi dello svolgimento della funzione.


non ci dimentichiamo poi l'importanza della tutela degli interessi promossi dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Il D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come valore che "concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza", attua i principi costituzionali "di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione", operando quale "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino";

da qui deriva il fatto che la p.a. debba garantire ottimale garanzia anticorruttiva. Infatti la legge 190/2012, all'art. 1 c. 16, pone tra i procedimenti a rischio corruttivo, proprio quelli inerenti "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale", ne deriva l'importanza della scelta di un tipo di selezione che metta al riparo da certi rischi e non che invece li amplifichi come in questo caso.


Siamo in presenza di malinteso concetto di fiduciarietà personale del rapporto dirigenziale e non invece fondato sulla necessaria fiduciarietà professionale del rapporto stesso, la quale può essere rinvenuta e provata solamente utilizzando sistemi di selezione pubblici e comparati, per quella scelta del "migliore" che, ancora, rappresenta la difesa di valori che l'ordinamento civile riconosce e tutela. La tutela di tali valori appare irrinunciabile, anche di fronte ad esigenze primarie quali quella costituite dalla necessità di assicurare il normale funzionamento di un pezzo rilevante dell'apparato amministrativo della città.


Laura Bottici
Senatrice M5S
Sintesi

“Viareggio merita una gestione differente. Ed è proprio per questo che da un po’ abbiamo messo gli occhi su Viareggio. Una città che per il nome che porta e l’importanza che ha merita un’amministrazione trasparente che dia ai cittadini ed i turisti la voglia di venire qua. Viareggio ha bisogno di un’amministrazione trasparente. Ed un po’ tutta la Toscana ha la stessa necessità. I colleghi mi dicono ‘c’è più omertà in Toscana che in Sicilia’. E questo da toscana mi fa male”.

“Per quanto riguarda i bandi per le assunzioni dirigenziali al Comune di Viareggio, la nostra interrogazione nasce dall’esserci trovati davanti ad una serie di delibere e determine approvate e poi annullate: non è possibile che un sindaco agisca così. E poiché Viareggio è un Comune in dissesto, e ci risulta carte alla mano che sia stata autorizzata una sola assunzione per il 2017, abbiamo chiesto al ministero dell’interno se abbia dato o meno parere favorevole, invece, a tre assunzioni. Nella nostra interrogazione chiediamo, inoltre, se non si ritenga di procedere con "un'ispezione".



Gabriele Bianchi
Consigliere Regione Toscana

" Ci sta a cuore Viareggio, era la perla della Versilia, in termini di balneazione e turismo, il commissariamento ci preoccupa e da tempo stiamo monitorando la situazione del Comune di Viareggio, vorremmo vederla risplendere. Seguiamo dalla Regione Toscana molte vicende del Comune e delle sue partecipate sia sulle concessioni all'interno del porto e dell'Autorità portuale, sia legate alle nomine sulle partecipate Comunali. A seguito di alcune incongruità rilevate, da più di un anno a questa parte, ci è sorto il forte sospetto che si delinei un Sistema Viareggio. Chiediamo la massima trasparenza proprio per proteggere e tutelare la città, i cittadini e le prospettive di rilancio di una situazione comunale ancora troppo critica che richiede chiarezza.

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